Lo Statuto

Statuto
associativo

Insieme per la valorizzazione e lo sviluppo delle aziende territoriali del Sebino

Articolo 1
Costituzione sede e denominazione

Articolo 2
Durata

Articolo 3
Scopo e oggetto sociale

Articolo 4
I soci

Articolo 5
Modalità di ammissione dei soci

Articolo 6
Perdita della qualifica di socio

Articolo 7
Diritti e doveri dei soci

Articolo 8
Organi dell'associzione

Articolo 9
Assemblea

Articolo 10
Convocazione dell'assemblea

Articolo 11
Validità dell'assemblea

Articolo 12
Votazioni

Articolo 13
Verbalizzazione

Articolo 14
Consiglio direttivo

Articolo 15
Il presidente

Articolo 16
I libri sociali e i registri contabili

Articolo 17
Il vie presidente (eventuale)

Articolo 18
Il segretario-economo (eventuale)

Articolo 19
Il collegio dei probiviri (eventuale)

Articolo 20
Il revisore dei conti

Articolo 21
Gratuità degli incarichi

Articolo 22
Patrimonio

Articolo 23
Esercizio sociale

Articolo 24
Scioglimento

Articolo 25
Rinvio

Articolo 1 | COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

E’ costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti,  l’associazione denominata “ Produttori di guarnizioni del Sebino” con sede  in Sarnico, via Cortivo n. 32.

L’Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 3.

L’Associazione svolge la propria attività nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.

Articolo 2 | DURATA

L’ Associazione svolgerà la propria attività sino al 2050.

Trascorso tale termine l’assemblea straordinaria dei soci potrà, tuttavia, prorogare la durata.

Articolo 3 | SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L’Associazione, si propone di promuovere e tutelare l’attività imprenditoriale della produzione di guarnizioni per il settore industriale in genere, attraverso il sostegno ad attività di ricerca e sviluppo finalizzate, fra l’altro, alla tutela dell’ambiente ed alla formazione professionale degli addetti a tale comparto.

Per la realizzazione dei propri scopi l’Associazione si propone in particolare di promuovere progetti nei settori sopraindicati con la prerogativa che ogni progetto dovrà essere dotato di risorse economiche che ne consentano la fattibilità.

A tal fine l’Associazione potrà accedere anche a fondi pubblici nazionali e internazionali attraverso la realizzazione di progetti o la partecipazione a bandi pubblici nel settore della tutela dell’ambiente e della formazione professionale degli addetti al comparto.

Ogni progetto che preveda un impegno di spesa superiore ad euro 50.000,00 dovrà essere approvato da almeno i 2/3 dell’assemblea

degli associati.

Articolo 4 | I SOCI

L’ Associazione è aperta ad ogni persona giuridica che, interessata al raggiungimento delle finalità istituzionali, ne condivida lo spirito e gli ideali.

L’adesione all’Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

I soci si dividono in:

  1. soci fondatori; si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione ed abbiano provveduto al versamento una tantum della quota associativa d’ingresso, per un importo non inferiore ad € 5.000,00.
  2. soci ordinari; si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente alla costituzione dell’Associazione ed abbiano provveduto al versamento una tantum della quota associativa di ingresso, per un importo non inferiore ad € 2.500,00.

Il versamento della quota di ingresso comprenderà, per l’anno in corso, quello relativo alla quota associativa annuale, il cui valore verrà determinato dal Consiglio Direttivo all’inizio di ogni esercizio sociale.

Articolo 5 | MODALITA’ DI AMMISSIONE DEI SOCI

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati che dovrà essere proposta da almeno un socio fondatore. Sulle domande di ammissione si pronunciano i soci fondatori o il Consiglio direttivo e le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il socio fondatore ha facoltà di proporre, altresì, all’assemblea dei soci, la partecipazione di soggetti terzi, non soci, ad alcune attività dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

I soci, ottenuto il nulla osta da parte dei soci fondatori e dal Consiglio Direttivo, assumeranno tale qualifica ad avvenuto versamento della quota d’ingresso.

Articolo 6 | PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per cancellazione dal registro imprese, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea:

  • per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  • per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
  • quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
  • per indegnità;
  • in seguito a condanne (definitive) penali del socio, fatto salvo il parere vincolante della maggioranza (2/3) dei soci fondatori.

 

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per l’anno in corso.

Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 7 | DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

  1. a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;
  2. a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
  3. ad accedere alle cariche associative;
  4. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia;

Tutti i soci sono tenuti:

  1. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  2. a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
  3. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’ Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;
  4. a versare la quota associativa annuale;
  5. a versare le quote relative ai progetti approvati dall’assemblea.

Articolo 8 | ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio direttivo;
  3. il Presidente dell’Associazione;
  4. Il Vice-presidente (organo eventuale);
  5. Il Segretario-economo (organo eventuale);
  6. Il Collegio dei revisori dei conti;
  7. Il Collegio dei probiviri (organo eventuale);
  8. (eventuali altri organi in base alla struttura organizzativa dell’associazione).

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo

Articolo 9 | ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

Articolo 10 | CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA

L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all’anno per l’approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un socio fondatore o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare:

  1. approva i bilanci consuntivo e preventivo;
  2. elegge i componenti del Consiglio direttivo, il revisore ed il Collegio dei probiviri;
  3. delibera gli eventuali regolamenti  interni e le sue variazioni;
  4. delibera l’ammissione e l’esclusione dei soci;
  5. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L’Assemblea straordinaria delibera:

  1. sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
  2. sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno 10 giorni (ridotti a 5 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima  che siano trascorsi 4 ( ridotti a 2) in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione1, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all’albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell’Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Articolo 11 | VALIDITA’ DELL’ ASSEMBLEA

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Articolo 12 | VOTAZIONI

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dai 2/3 dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti  dei soci  e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il  voto favorevole di tutti i presenti (vedi art. 21 c.c.). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Il voto sarà capitario.

Articolo 13 | VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-economo e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede.

Articolo 14 | CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione.

Esso è formato da 5 a 7 membri, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

Almeno 4 consiglieri saranno nominati fra i soci fondatori.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili, decorsi tre anni dall’incarico precedente.

Tuttavia, i consiglieri in carica, che ne daranno la disponibilità, saranno rieleggibili nel numero massimo di 3 anche nel consiglio direttivo successivo a quello del quale hanno fatto parte.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nell’impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente e un vice Presidente (eventuale); il Segretario-economo (eventuale) può essere individuato con la qualifica di membro esterno.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

2) curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;

3) curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall’Assemblea dei soci;

5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un consigliere ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 5 giorni lavorativi prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione.

Articolo 15 | IL PRESIDENTE

Il Presidente potrà essere un associato o un terzo cosiddetto “esterno” all’associazione ed è eletto dal Consiglio direttivo con la maggioranza dei voti dei consiglieri. Egli è il rappresentante legale dell’Associazione, nonché Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza , al membro del Consiglio più anziano d’età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Articolo 16 | I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i  registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:

  1. il libro dei soci;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
  5. il libro giornale della contabilità sociale;
  6. il libro dell’ inventario;

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario-economo  in ogni pagina.

Articolo 17 | IL VICE PRESIDENTE (EVENTUALE)

Il Vice presidente rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Articolo 18 | IL SEGRETARIO-ECONOMO (EVENTUALE)

Il Segretario-economo è scelto dal Consiglio Direttivo anche tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell’Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario-economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale.

Articolo 19 | IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (EVENTUALE)

Il Collegio dei probiviri è composto da 3 membri nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci stessi. I membri del Collegio durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell’Associazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell’Associazione, e fra Associazione ed i soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.

La carica di membro del Collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Articoli 20 | IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti è nominato dall’Assemblea anche fra i non soci.

Il Revisore ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile  dell’Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all’operato del segretario-economo.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea.

Alla fine di ciascun esercizio, il revisore predisporrà un’apposita relazione ai bilanci, nella quale esporrà all’Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d’anno.

Articoli 21 | GRATUITA’ DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall’Assemblea.

Articolo 22 | PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività , ed è costituito:

  1. da beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo;
  2. dai contributi dei propri soci;
  3. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall’ Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.

L’associazione non ha facoltà di contrarre debito sotto qualsiasi forma, neppure attraverso l’indebitamento bancario e la stessa non può rilasciare garanzie di qualunque genere o natura.

Modifica Articolo 22 | PATRIMONIO dell’Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell’Associazione è l’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell’Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione del valore di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), che costituisce il patrimonio minimo dell’associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l’Organo di Controllo devono senza indugio convocare l’Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell’attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all’art. 3.

In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

C) Patromoni destinati ad uno specifico affare

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l’Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Articolo 23 | ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l’approvazione  in Assemblea (vedi art. 20 c.c.).

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione i 10 giorni  che precedono l’Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Articolo 24 | SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.

Articolo 25 | RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

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